
Crédit Agricole next bank vi aiuta ad applicare concretamente le norme fiscali e le procedure applicabili ai lavoratori frontalieri. Seguite la guida per fare chiarezza sul regime fiscale dei frontalieri italiani in Svizzera e scoprire le ultime novità della legislazione svizzera e italiana.
Nel nostro articolo sulla fiscalità dei frontalieri italiani in Svizzera, abbiamo illustrato il nuovo accordo Svizzera-Italia sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, che da luglio 2023 ha sostituito quello del 1974. L’accordo ha ridefinito lo status fiscale di frontaliere e introdotto una distinzione tra “nuovi” e “vecchi” frontalieri, in base alla data di inizio dell’attività lavorativa in Svizzera.
In sintesi, i cosiddetti “nuovi frontalieri” (ovvero aventi tale status dal 18 luglio 2023 in poi) sono soggetti all’imposta alla fonte in Svizzera e devono dichiarare il reddito anche in Italia, beneficiando del credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera. I “vecchi frontalieri”, che rientrano nel regime transitorio previsto dall’accordo, continuano invece a essere tassati esclusivamente alla fonte in Svizzera. Un regime specifico si applica inoltre ai lavoratori “fuori fascia”, ossia residenti oltre i 20 km dal confine, che sono soggetti a imposizione sia in Svizzera sia in Italia, con possibilità di detrarre le imposte già pagate in Svizzera.
Le regole applicabili dipendono quindi dalla residenza, dalla distanza dal confine e dalla data di inizio dell’attività lavorativa.

È quindi fondamentale – soprattutto nel caso si sia stati appena assunti in Svizzera – avere la certezza di sapere a quale categoria di frontalieri si appartiene. Per determinare lo status di frontaliere sono importanti, in particolare, i seguenti punti:
In caso di dubbio, oltre naturalmente alla possibilità di rivolgersi al proprio datore di lavoro, vi è tutta una serie di strumenti online che permettono di stabilire la propria posizione secondo la legislazione svizzera-italiana. Sul portale del Dipartimento delle finanze e dell’economia del Cantone Ticino, trovate una pagina dedicata all’argomento comprendente un simulatore della vostra situazione personale e professionale. Il simulatore vi consente, rispondendo a poche semplici domande, di stabilire con certezza il vostro status di ‘vecchio’ o ‘nuovo’ frontaliere.
Appartenete alla categoria dei “vecchi frontalieri”? Siete soggetti esclusivamente all’imposta alla fonte in Svizzera; non dovete compilare la dichiarazione dei redditi in Italia per quanto riguarda i vostri redditi percepiti in Svizzera.
Attenzione però se risiedete in un comune riconosciuto solo di recente dai cantoni svizzeri come 'comune di frontiera', ovvero entro la fascia dei 20 km dal confine, verificate la vostra situazione perché potreste avere la possibilità di applicare il decreto 'Omnibus'.
I nuovi frontalieri, al contrario, sono soggetti all’imposta alla fonte in Svizzera e anche alla tassazione italiana tramite dichiarazione dei redditi:
Un documento indispensabile da conservare per poterlo esibire in caso di richiesta è il certificato di salario svizzero. Questo certificato, rilasciato dal vostro datore di lavoro, attesta il vostro reddito e i contributi versati. Altri documenti da conservare in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate sono:
Siete lavoratori frontalieri ma non avete la residenza fiscale nei comuni di confine (cioè i comuni situati a non oltre 20 km dal confine con la Svizzera)? Anche in questo caso siete soggetti alla tassazione alla fonte in Svizzera, e dovrete inoltre compilare la dichiarazione dei redditi in Italia, dopodiché potrete detrarre la parte già pagata in Svizzera.
Un’importante novità per i frontalieri italiani è arrivata con il Decreto Omnibus, cioè il decreto-legge che introduce, a partire dal periodo fiscale 2024, la possibilità per alcuni lavoratori frontalieri in Svizzera di scegliere, per le tasse italiane, un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate alla fonte in Svizzera sul reddito da lavoro dipendente.
Questa opzione riguarda i frontalieri residenti nei “nuovi comuni di confine” (ovvero una settantina di comuni nella fascia di 20 km dal confine che non erano però compresi negli elenchi predisposti da Ticino, Grigioni e Vallese ai fini dell’applicazione del vecchio Accordo sui frontalieri del 1974, ma che sono stati aggiunti con gli accordi entrati in vigore nel 2023); deve trattarsi inoltre di contribuenti che avevano lo statuto di frontalieri con professione in Ticino, Vallese o Grigioni tra il 31 dicembre 2018 e il 2023. Di che cosa si tratta in pratica? Dopo aver pagato l’imposta alla fonte in Svizzera, si versa in Italia esclusivamente il 25% delle tasse pagate in Svizzera. Questa soluzione può essere più vantaggiosa per alcuni contribuenti, ma non lo è automaticamente per tutti, in particolare perché recentemente il Ticino ha deciso di applicare un’aliquota del 100% e non più dell’80% per quanto riguarda l’imposta alla fonte per i lavoratori frontalieri che decidono di optare per il decreto Omnibus. Per questo è necessario verificare preventivamente la propria situazione, mettendo a confronto i due scenari possibili e simulando la situazione nel caso si usufruisca o meno di tale decreto). Vi consigliamo inoltre di rimanere aggiornati, monitorando costantemente gli sviluppi delle discussioni intorno a questa tematica, che suscita notevoli dibattiti.
Svizzera e Italia, in base agli accordi fiscali già adottati, effettuano reciprocamente e in modo automatico comunicazioni di informazioni relative al salario del lavoratore frontaliere. Si tratta di scambi indispensabili ai fini della corretta tassazione del contribuente che ha lo status di frontaliere.
Dal 1° gennaio 2027, però, il quadro giuridico entro il quale avvengono questi scambi sarà meglio delineato: è stata infatti recentemente approvata dal Consiglio federale l’entrata in vigore in Svizzera della nuova Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali (LSADS), approvata recentemente dal Consiglio federale. Questa legge precisa, tra l’altro, le modalità di scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei vari cantoni e l’istituzione che si occupa delle imposte a livello federale, ovvero l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), e naturalmente lo scambio di informazioni con il vostro Paese di residenza, ovvero l’Italia. Questa comunicazione reciproca è importante in particolare per i ‘nuovi frontalieri’, dal momento che questi sottostanno all’obbligo di compilare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Ma come avviene, concretamente, lo scambio di informazioni? Il vostro datore di lavoro deve presentare annualmente all’autorità fiscale cantonale competente le informazioni relative ai dati salariali che vi riguardano. Ha inoltre l'obbligo di informarvi in merito alle informazioni trasmesse, al modo in cui sono utilizzate e ai vostri diritti, ad esempio in materia di protezione dei dati.
Le informazioni trasmesse comprenderanno, oltre al salario, anche i vostri dati anagrafici e di residenza, nonché altre informazioni sul reddito, sui contributi e anche sull’imposta che vi viene trattenuta alla fonte. Ciò permetterà una verifica più accurata dei dati e un confronto tra i dati comunicati dal contribuente e quelli trasmessi dal datore di lavoro. È quindi sempre importante conservare tutta la documentazione relativa a questi aspetti. Ricordate poi sempre di verificare l’esattezza di tutti i dati in mano al vostro datore di lavoro. Il principio è semplice: i dati comunicati alle autorità devono essere coerenti con la vostra situazione reale. Se cambiate residenza, situazione familiare, datore di lavoro o modalità di lavoro, verificate quali effetti fiscali produce il cambiamento informandovi, se necessario, presso un sindacato o un patronato.
Trovate qui il testo di legge.